Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/03/1995 n. 230

Art. 94 - Ricorsi

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 95 - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica

1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.

2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.

Art. 96 - Limiti di esposizione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENE- A, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art. 82:

a) limiti di dose per:

1) lavoratori esposti;

2) apprendisti e studenti;

3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;

4) lavoratori non esposti.

b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli artt. 91 e 92,

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età fertile, nonchè per le apprendiste e studentesse in età fertile, di cui all'art. 70.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.

4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante.

5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.

6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1, nonchè i valori di dose di cui agli artt. 101, comma 3, e 115, comma 1.

7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonchè le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea. Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Sezione Protezione generale della popolazione

Art. 97 - Attività disciplinate - Vigilanza

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.

3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'art. 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della prote- zione civile, per quanto di competenza.

Art. 98 - Divieti

1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente, sia mediante attivazione:

a) prodotti per l'igiene e cosmesi;

b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli destinati ad uso medico o paramedico;

c) giocattoli;

d) derrate alimentari e bevande;

e) dispositivi antifulmine.

2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'art. 26.

3. E' vietato l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca clinica in conformità alle norme vigenti.

4. E' altresì vietato produrre, importare, impiegare o comunque mettere in circolazione apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.

5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della sanità sono concesse deroghe specifiche ai divieti di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2.

Art. 99 - Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni

1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'art. 96, anche a seguito di contaminazione di matrici.

2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'art. 96, comma 5.

Art. 100 - Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone

1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.

Art. 101 - Situazioni eccezionali

1. Qualora, nel corso delle attività soggette al presente decreto che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino eventi che possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro di uno stabilimento, gli esercenti che effettuano dette operazioni sono tenuti:

a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli artt. 29 e 30, gli stessi nonchè il comandante del compartimento marittimo e l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso di tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962 n. 1860;

b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello stabilimento in modo da limitare il rischio alla popolazione.

2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente decreto, diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che possono determinare per il gruppo di riferimento della popolazione il superamento dei valori di dose stabiliti dal comma 6 dell'art. 96, sono oggetto di valutazione secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ai fini della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti da detta legge.

4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.

5. I livelli di rilevante contaminazione, nonchè altre condizioni, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo sono stabiliti, per l'aria, le acque ed il suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA; per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.

Art. 102 - Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi

1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinchè la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonchè delle autorità individuate agli artt. 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonchè di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

Art. 103 - Norme generali e operative di sorveglianza

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'art. 99, chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a provvedere affinchè vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni preventive di cui all'art. 79, comma 7.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entità del rischio, affinchè vengano effettuate:

a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;

 

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